Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo  di  dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e'  subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di  dottorato)  che  dia  conto  di una ricerca originale dalla quale
emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo'
essere ripetuto una sola volta.
    Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale
in   lingua   italiana,   ovvero   in   lingua   comunitaria   previa
autorizzazione  del  collegio  dei docenti; in tal caso il dottorando
dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana.
    Per  il  conseguimento  del  titolo  di  dottore  di ricerca, gli
iscritti  al  Dottorato  che  hanno  completato la tesi di dottorato,
dovranno  inoltrare  entro  il 31/10 di ogni anno apposita domanda al
rettore e, per conoscenza, al collegio dei docenti.
    Per  comprovati  motivi che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  puo'  ammettere  il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra  sede  o  ad  un'eventuale  sessione aggiuntiva. Tale eventuale
sessione  aggiuntiva  viene  stabilita  dal  collegio dei docenti, in
considerazione  del  numero  di  richieste pervenute e dell'eventuale
presenza  di  dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di
borse precedentemente deliberati.
    Il  rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale,
rilascia  il  titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara'
depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.