Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del  collegio  dei  docenti.  Essa  sara'  composta da tre docenti di
ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e  private  di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
Presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
    Al  termine della prova d'esame la commissione compila un verbale
contenente  la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti  dai  candidati  nelle  singole  prove,  e  lo  trasmette al
magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.