Art. 7. Ammissione ai corsi di titolari di assegno di ricerca titolari di contratti di ricerca e cittadini extracomunitari I titolari di assegni di ricerca e i titolari di contratto di ricerca che abbiano superato le prove di ammissione al corso di dottorato, possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai corsi di dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi, purche' entro il limite degli ammissibili ed a condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare di riferimento, e l'assegno o il contratto di ricerca abbiano scadenza non anteriore al termine del corso di dottorato. A tal fine gli interessati devono dichiarare la loro situazione gia' nella domanda di partecipazione al concorso e successivamente dimostrare la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di ricerca. I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove d'esame, saranno ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.