Art. 3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'art. 3, punto 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Art. 4. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Art. 5. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Art. 6. I candidati interessati alle suddette valutazioni, ai sensi dell'art. 5 dei decreti di cui in premessa, dovranno provvedere all'inoltro delle pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico raccomandato alla divisione personale docente e ricercatore o consegnate a mano all'ufficio protocollo allo stesso indirizzo di cui all'art. 2 del presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della relativa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del presente decreto. Sul plico deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. ...... posto/i di professore universitario di ruolo di prima fascia, facolta' di ............... (settore scientifico-disciplinare ...............) nonche' il nome, cognome e indirizzo del candidato; Art. 7. Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine di cui sopra, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo. Chieti, 31 ottobre 2000 Il rettore: Cuccurullo