Art. 3.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art. 3,  punto  12,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 117/2000,  concernenti i componenti
elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.

                               Art. 4.

    Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 5.

    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 6.

    I  candidati  interessati  alle  suddette  valutazioni,  ai sensi
dell'art. 5  dei  decreti  di  cui  in  premessa, dovranno provvedere
all'inoltro  delle  pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato
ed  identico  a  quello  allegato alla domanda di partecipazione, con
apposito  plico  raccomandato  alla  divisione  personale  docente  e
ricercatore  o  consegnate  a mano all'ufficio protocollo allo stesso
indirizzo  di  cui  all'art. 2 del presente decreto, entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti dal giorno successivo alla
data della relativa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie  speciale "Concorsi ed esami" - del presente decreto. Sul plico
deve  essere  riportata  la  dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di
valutazione  comparativa  per il reclutamento di n. ...... posto/i di
professore  universitario  di  ruolo  di  prima  fascia,  facolta' di
...............  (settore  scientifico-disciplinare  ...............)
nonche' il nome, cognome e indirizzo del candidato;

                               Art. 7.

    Le  pubblicazioni  che  non  risultino inviate nel termine di cui
sopra,  non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 31 ottobre 2000
                                           Il rettore: Cuccurullo