Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni sessantacinque;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      e) possesso  del  diploma  di  istruzione secondaria di secondo
grado  di  durata  quinquennale.  I  candidati che abbiano conseguito
analogo  titolo  di  studio  all'estero,  ove  non  gia' riconosciuto
equipollente  in  base  a  specifici accordi internazionali, dovranno
essere   in   possesso  di  apposita  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dalla competente autorita' scolastica italiana;
      f)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito  per l'inoltro della domanda di ammissione al
concorso nonche' alla data dell'assunzione.
    L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'OGS.