Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 125 punti cosi' ripartiti:
      30 punti per i titoli;
      95 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      30 punti per la prima prova scritta;
      30   punti   per   la   seconda   prova   scritta  a  contenuto
teoricopratico;
      30 punti per la prova orale;
      5 punti per l'esame orale facoltativo di lingua inglese.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titolo  di studio: sara' valutato il punteggio riportato nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso fino ad un massimo di punti 5;
      b) attivita'  lavorativa:  saranno  valutati, se documentati, i
servizi  prestati,  anche con rapporto di lavoro a tempo determinato,
alle  dipendenze  di  pubbliche ammnistrazioni e quelli prestati alle
dipendenze  di  privati datori di lavoro, fino ad un massimo di punti
15, in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per i posti
a  concorso,  in ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di
pertinenza,  per  ogni  tre  mesi di attivita' lavorativa. Non si da'
luogo  a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non
pertinente con quella prevista per i posti a concorso;
      c) qualificazione professionale; saranno valutati:
      c) diplomi di qualificazione professionale;
      c) partecipazione   a  corsi  di  qualificazione  professionale
pertinenti  all'attivita'  prevista  per  il  posto  a  concorso  con
attestato di frequenza.
    Con l'assegnazione di un punteggio, riferito al singolo diploma o
corso,  compreso  tra  punti  0,5  e punti 2 in relazione al grado di
pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo di punti 10.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  403/1998,  da  rendere  secondo  lo  schema  allegato
(allegato 3).
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione   dei   titoli   prima   di   aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati,  nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.