Art. 8.

         Graduatoria - Titoli di precedenza e di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La  graduatoria  sara'  approvata  con  delibera del consiglio di
amministrazione dell'OGS riconosciuta la regolarita' del procedimento
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di preferenza nelle nomine.
    A  tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, alla
direzione  gestione  risorse  umane  dell'OGS,  entro  il termine del
quindicesimo  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta
prova  orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di
eventuali  titoli  di  precedenza  o  di preferenza nella nomina gia'
dichiarati nella domanda redatti nelle forme di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati  documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se  ne  siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
    I  candidati  appartenenti  a  categorie  previste  dalla legge 2
aprile  1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, che
abbiano  superato  la  prova orale verranno inclusi nella graduatoria
tra  i  vincitori purche', ai sensi dell'art. 19 della predetta legge
n.  482/1968,  risultino  iscritti  negli  appositi elenchi istituiti
presso  i competenti uffici del lavoro e risultino disoccupati sia al
momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso sia all'atto della presa di servizio. A tal
fine   i   candidati   dovranno   produrre,   oltre   alla   suddetta
documentazione   e   sempre   entro  il  termine  sopra  fissato,  un
certificato  storico  di  disoccupazione  rilasciato  dal  competente
ufficio del lavoro.
    A parita' di merito, nella formazione della graduatoria si terra'
conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
       1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
       2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
       3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
       4) i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
       5) gli orfani di guerra;
       6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
       7) gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
       8) i feriti in combattimento;
       9) gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per fatto
di guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, all'OGS;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica.