Art. 7.
    Le  pubblicazioni  che  non  risultino inviate nel termine di cui
sopra,  non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 31 ottobre 2000
                                           Il rettore: Cuccurullo