Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente alle disponibilita' finanziarie di questo Ateneo, al personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente art. 9 che assumera' servizio in prova, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C area amministrativa con il il trattamento corrispondente alla posizione economica C1 secondo quanto previsto dal vigente contratto. Il predetto personale viene convocato per la stipula del contratto individuale di lavoro con un termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministrazione ed e' tenuto a prendere servizio nella data concordata in sede di stipula del contratto. La data della presa di servizio non puo' essere successiva di oltre dieci giorni rispetto alla data di stipula del contratto. Il contratto non verra' stipulato, o si provvedera' alla risoluzione dei rapporti gia' instaurati, se colui che regolarmente invitato non osservi i predetti termini. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Il personale assunto e' tenuto a rilasciare dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sottoscritte alla presenza del personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso di selezione. Coloro che sono chiamati in servizio, saranno sottoposti a visita medica da parte del medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sara' rilasciata relativo certificato dal quale risulti che il candidato e' idoneo a svolgere l'attivita' della categoria C area amministrativa. Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.