Art. 10.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente   alle   disponibilita'  finanziarie  di  questo
Ateneo,  al personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al
precedente  art. 9  che  assumera' servizio in prova, a tempo pieno e
indeterminato  nella  categoria  C  area  amministrativa  con  il  il
trattamento corrispondente alla posizione economica C1 secondo quanto
previsto dal vigente contratto.
    Il   predetto  personale  viene  convocato  per  la  stipula  del
contratto individuale di lavoro con un termine di cinque giorni dalla
data  di  ricevimento  della comunicazione dell'amministrazione ed e'
tenuto  a  prendere servizio nella data concordata in sede di stipula
del contratto.
    La  data  della  presa  di servizio non puo' essere successiva di
oltre dieci giorni rispetto alla data di stipula del contratto.
    Il   contratto  non  verra'  stipulato,  o  si  provvedera'  alla
risoluzione  dei  rapporti gia' instaurati, se colui che regolarmente
invitato non osservi i predetti termini.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di
prova,  nel  restante  periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal
rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di preavviso ne' di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.
    Il   personale  assunto  e'  tenuto  a  rilasciare  dichiarazione
sostitutiva   di   certificazioni,  sottoscritte  alla  presenza  del
personale   addetto,   relative   al   possesso   dei   requisiti  di
partecipazione richiesti dall'avviso di selezione.
    Coloro che sono chiamati in servizio, saranno sottoposti a visita
medica  da  parte  del medico competente dell'Ateneo, a seguito della
quale  sara' rilasciata relativo certificato dal quale risulti che il
candidato  e'  idoneo  a  svolgere l'attivita' della categoria C area
amministrativa.
    Ai   soggetti   portatori   di  handicap  ai  sensi  della  legge
n. 104/1992  saranno  applicate  le  disposizioni  di cui all'art. 22
della legge stessa.