Art. 8. Preferenze a parita' di merito e precedenza I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno rendere noto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui lo hanno sostenuto, i titoli di preferenza a parita' di valutazione e di precedenza come appartenenti alle categorie alle quali si riferisce la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", con l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I suddetti titoli possono: 1) essere autodichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; 2) essere allegati in originale; 3) essere allegati in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 4) essere allegati in fotocopia con unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la conformita' all'originale. Nei casi di cui al punto 1) e al punto 4) il candidato dovra' allegare alla autodichiarazione copia del documento di identita' valido ai sensi di legge. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto alla preferenza a parita' di merito sono appresso elencate: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; l6) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1o ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a selezione; A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.