Art. 8.

             Preferenze a parita' di merito e precedenza

    I  candidati  che  abbiano superato il colloquio dovranno rendere
noto  entro  il  termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno  successivo  a  quello  in cui lo hanno sostenuto, i titoli di
preferenza a parita' di valutazione e di precedenza come appartenenti
alle  categorie alle quali si riferisce la legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme  per il diritto al lavoro dei disabili", con l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    I suddetti titoli possono:
      1) essere  autodichiarati  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998;
      2) essere allegati in originale;
      3)  essere  allegati in copia autenticata ai sensi dell'art. 14
della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
      4) essere  allegati  in  fotocopia  con unita una dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  ne attesti la conformita'
all'originale.
    Nei  casi  di  cui  al punto 1) e al punto 4) il candidato dovra'
allegare  alla  autodichiarazione  copia  del  documento di identita'
valido ai sensi di legge.
    Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto
alla preferenza a parita' di merito sono appresso elencate:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      l6) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
la selezione;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) i  militari  volontari  delle  forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
      21) coloro  che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del  31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1o ottobre
1996,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a selezione;
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.