Art. 9. Graduatoria di merito La somma del voto conseguito nella prova scritta, nel colloquio e nei titoli di cui all'art. 5 costituisce, per ciascun candidato, il punteggio finale su 70 punti, in base al quale la commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito. Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto delle eventuali preferenze di cui al precedente art. 8, saranno approvati gli atti concorsuali nonche' la graduatoria di merito. Detto provvedimento sara' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa. Di esso sara' data notizia mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale decorrono i termini per le eventuali impugnative. La graduatoria di merito sara' valida fino al compimento del secondo anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. L'Universita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria per la copertura a tempo indeterminato con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale di ulteriori posti vacanti nel rispetto dei vincoli di bilancio. La graduatoria di merito sara' valida anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore. In conseguenza a cio' l'assunzione a tempo indeterminato avra' prevalenza rispetto a quella a tempo determinato ed in subordine l'assunzione a tempo pieno avra' prevalenza rispetto a quella a tempo parziale. La graduatoria potra' essere eventualmente utilizzata dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna e dalla Scuola normale superiore.