Art. 9.

                        Graduatoria di merito

    La somma del voto conseguito nella prova scritta, nel colloquio e
nei  titoli  di cui all'art. 5 costituisce, per ciascun candidato, il
punteggio  finale  su  70  punti,  in  base  al  quale la commissione
giudicatrice formula la graduatoria di merito.
    Con  provvedimento  del  direttore  amministrativo,  tenuto conto
delle  eventuali  preferenze  di  cui  al  precedente art. 8, saranno
approvati gli atti concorsuali nonche' la graduatoria di merito.
    Detto  provvedimento  sara'  pubblicato  nel bollettino ufficiale
dell'Universita' di Pisa.
    Di esso sara' data notizia mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Ateneo.  Dalla  data  di  pubblicazione nel bollettino ufficiale
decorrono i termini per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  sara'  valida fino al compimento del
secondo anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
    L'Universita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria
per  la copertura a tempo indeterminato con articolazione dell'orario
a  tempo pieno o parziale di ulteriori posti vacanti nel rispetto dei
vincoli di bilancio.
    La  graduatoria  di  merito  sara'  valida  anche per l'eventuale
costituzione   di   rapporti   di  lavoro  a  tempo  determinato  con
articolazione  dell'orario  a  tempo  pieno  o  parziale  secondo  la
normativa in vigore.
    In  conseguenza  a  cio' l'assunzione a tempo indeterminato avra'
prevalenza  rispetto  a  quella  a  tempo determinato ed in subordine
l'assunzione a tempo pieno avra' prevalenza rispetto a quella a tempo
parziale.
    La  graduatoria  potra'  essere  eventualmente  utilizzata  dalla
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna e
dalla Scuola normale superiore.