Art. 5. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri a cura della commissione esaminatrice, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Ai titoli, presentati dal candidato ed adeguatamente documentati, non potra' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Saranno valutate le seguenti categorie di titoli: a) titoli di studio in termini di valutazione o di giudizio riportato; b) servizi prestati nell'Universita' degli studi di Udine presso la stessa unita' organizzativa e nella stessa area di cui al posto messo a concorso; c) servizi prestati presso altre istituzioni universitarie o scientifiche, presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati o nell'ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in proprio; d) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto di concorso; e) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale, inerenti alle materie di concorso; f) incarichi di insegnamento in istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale in materie affini a quelle oggetto di concorso; g) incarichi o esperienze professionali diverse dalle precedenti ma dalle quali sia possibile dedurre attitudini o capacita' professionali in relazione alle mansioni oggetto del concorso; h) abilitazioni inerenti all'oggetto del concorso.