Art. 8.

         Con tributi per l'accesso e la frequenza dei corsi

    Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio, sono tenuti
al  pagamento del contributo annuo di L. 3.000.000, ridotto secondo i
criteri  e  i  parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni.