Art. 2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario sostituito. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione del commissario. Milano, 16 ottobre 2000 .ri, Il rettore: Demaio