Art. 2.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  decorre il termine di trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione del
commissario  sostituito.  Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento   della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione del commissario.
      Milano, 16 ottobre 2000
.ri, Il rettore: Demaio