Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni 65;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola  media inferiore); i candidati che abbiano conseguito analogo
titolo  di  studio all'estero, ove non gia' riconosciuto equipollente
in  base  a  specifici  accordi  internazionali,  dovranno  essere in
possesso  di  apposita dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla
competente autorita' scolastica italiana;
      f) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      g) specializzazione    professionale   in   realizzazione   e/o
montaggio  di elettronica; tale specializzazione si intende acquisita
mediante   lo   svogimento  di  specifica  attivita'  lavorativa  non
inferiore  ad  un  anno  mediante  il possesso di un titolo di studio
superiore o di diploma o di attestato di qualificazione professionale
attinenti alla specializzazione stessa, e va idoneamente documentata,
pena  l'esclusione  dal  concorso, all'atto della presentazione della
domanda di ammissione di cui al successivo art. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti  dell'I.N.F.N.  con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.