Art. 14.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e
successive  norme  e  integrazioni  e  modificazioni, nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 439/1994, nel decreto del
Presidente  della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 693/1996,  nonche' nella legge
n. 127/1997.
      Firenze, 27 ottobre 2000
Il presidente: Pagliai