Art. 14. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive norme e integrazioni e modificazioni, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996, nonche' nella legge n. 127/1997. Firenze, 27 ottobre 2000 Il presidente: Pagliai