Art. 9. Trasparenza amministrativa Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresi', predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato/a i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai/lle candidati/e secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove. I criteri e le modalita' di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai/lle candidati/e prima della effettuazione delle prove orali. I/le candidati/e hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.