Art. 2.

                      Requisiti di l'ammissione

    Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      2)  possesso  del  diploma  di istruzione secondaria di secondo
grado  di  durata  quinquennale  ivi  compresi  i  licei  linguistici
riconosciuti  per  legge,  il  diploma  di maturita' professionale ai
sensi  della  legge  27 ottobre  1969  n. 754,  i diplomi di istituti
magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti
dalla legge 11 dicembre 1969 n. 910.
    Coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio all'estero
dovranno  dichiarare  l'avvenuto  riconoscimento  di  equipollenza al
titolo  di  studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero
con  le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
      3) eta' non inferiore a 18 anni.
    Non  possono  partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4)  i  cittadini  italiani  soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,    ai   fini   dell'accesso   a   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  selezione  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
    I   candidati   sono   ammessi   con   riserva   alla  selezione.
L'amministrazione   puo'  disporre,  in  ogni  momento,  con  decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.