Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    La  somma  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  della
votazione   conseguita   nel   colloquio   costituisce,  per  ciascun
candidato,  il  punteggio  finale,  su  90 punti, in base al quale la
commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito.
    Con  provvedimento  del  direttore  amministrativo,  tenuto conto
delle  eventuali  preferenze  di  cui  al  precedente art. 6, saranno
approvati  gli  atti  concorsuali  nonche' la graduatoria di merito e
dichiarato il vincitore della selezione.
    Detto  provvedimento  sara'  pubblicato  nel bollettino ufficiale
dell'Universita' di Pisa.
    Di   esso   sara'   data  notizia  mediante  affissione  all'albo
dell'ateneo.  Dalla  data  di  pubblicazione nel bollettino ufficiale
dell'universita'  di  Pisa  decorrono  i  termini  per  le  eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  sara'  valida fino al compimento del
secondo anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
    Nel  rispetto dei vincoli di bilancio l'universita' si riserva la
facolta'  di  utilizzare la graduatoria per l'assunzione di personale
con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con articolazione
dell'orario di lavoro a tempo pieno o parziale.
    La  graduatoria  di  merito  sara'  valida  anche per l'eventuale
costituzione   di   rapporti   di  lavoro  a  tempo  determinato  con
articolazione  dell'orario  a  tempo  pieno  o  parziale  secondo  la
normativa in vigore.