Art. 7. Graduatoria di merito La somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, il punteggio finale, su 90 punti, in base al quale la commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito. Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto delle eventuali preferenze di cui al precedente art. 6, saranno approvati gli atti concorsuali nonche' la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa. Di esso sara' data notizia mediante affissione all'albo dell'ateneo. Dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'universita' di Pisa decorrono i termini per le eventuali impugnative. La graduatoria di merito sara' valida fino al compimento del secondo anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Nel rispetto dei vincoli di bilancio l'universita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno o parziale. La graduatoria di merito sara' valida anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore.