Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente   alle   disponibilita'  finanziarie  di  questo
ateneo,   al  vincitore  che  assumera'  servizio  a  tempo  pieno  e
indeterminato  sara'  inserito  nella categoria C posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
    Il  vincitore  viene  convocato  per  la  stipula  del  contratto
individuale  di  lavoro con un termine di cinque giorni dalla data di
ricevimento  della  comunicazione dell'amministrazione ed e' tenuto a
prendere  servizio  nella  data  concordata  in  sede  di stipula del
contratto. La data della presa di servizio non puo' essere successiva
di oltre dieci giorni rispetto alla data di stipula del contratto.
    Il   contratto  non  verra'  stipulato,  o  si  provvedera'  alla
risoluzione  dei  rapporti gia' instaurati, se colui che regolarmente
invitato non osservi i predetti termini.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di
prova,  nel  restante  periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal
rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di preavviso ne' di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.
    Il vincitore, e comunque coloro chiamati in servizio, sono tenuti
a rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte
alla  presenza  del  personale  addetto,  relative  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso di selezione.
    Il  vincitore,  e  comunque  coloro chiamati in servizio, saranno
sottoposti   a   visita   medica   da  parte  del  medico  competente
dell'ateneo,   a   seguito  della  quale  sara'  rilasciato  relativo
certificato  dal  quale risulti che il candidato e' idoneo a svolgere
le mansioni corrispondenti alla categoria e area suddetta.
    Ai   soggetti   portatori   di  handicap  ai  sensi  della  legge
n. 104/1992  saranno  applicate  le  disposizioni  di cui all'art. 22
della legge stessa.