Art. 10.

                               Importo

    L'importo   lordo   annuo   dell'assegno  e'  determinato  in  L.
25.000.000.  (venticinquemilioni),  comprensivo  di tutti gli oneri a
carico  dell'amministrazione. L'importo dell'assegno viene erogato al
beneficiario  in  rate  mensili posticipate e, nel rispetto di quanto
previsto  dal  presente  bando  di  selezione  all'art. 8, per la sua
durata.  Agli  assegni  di ricerca si applicano in materia fiscale le
disposizioni  di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive   integrazioni  e  modificazioni  (esenzione  da  prelievo
fiscale) nonche', in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2 -
commi  26 e seguenti - della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
integrazioni e modificazioni..