Art. 7.

                         Recesso e preavviso

    In  caso  di  recesso  dal contratto, il titolare dell'assegno di
collaborazione  alla  ricerca  e'  tenuto  a dare un preavviso pari a
trenta  giorni.  Il  termine  di  preavviso  decorre dal 1o e dal 16o
giorno di ciascun mese.
    In  caso  di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di
trattenere  al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.