Art. 2.
    In  ogni  caso  in cui sia necessario sostituire un membro eletto
nelle  commissioni  giudicatrici  subentrano i professori che abbiano
riportato  il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 3, comma 13,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La  sostituzione  del  componente  designato avviene con le modalita'
previste di cui al comma 3 del predetto articolo.