Art. 2. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori che abbiano riportato il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato avviene con le modalita' previste di cui al comma 3 del predetto articolo.