Art. 3. Requisiti specifici di ammissione Possono partecipare all'avviso coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti: 1) iscrizione all'albo professionale; 2) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina; 3) curriculum, concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali. Il curriculum dovra' indicare altresi' la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), possono essere autocertificati dal candidato. La conformita' all'originale di eventuali copie di pubblicazioni puo' essere attestata direttamente dall'interessato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. L'incarico puo' essere attribuito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, senza il relativo attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Colui che e' in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, puo' accedere all'incarico di struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.