Art. 3.

                  Requisiti specifici di ammissione

    Possono  partecipare  all'avviso  coloro che sono in possesso dei
requisiti seguenti:
      1) iscrizione all'albo professionale;
      2)  anzianita'  di  servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
      3)  curriculum,  concernente  le  attivita'  professionali,  di
studio, direzionali-organizzative con riferimento:
        a)  alla  tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
        b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
        c)   alla   tipologia   qualitativa   e   quantitativa  delle
prestazioni effettuate dal candidato;
        d)  ai  soggiorni  di studio o di addestramento professionale
per  attivita'  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane  o  estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
        e)  alla  attivita'  didattica  presso corsi di studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
        f)   alla  partecipazione  a  corsi,  congressi,  convegni  e
seminari,   anche   effettuati  all'estero,  nonche'  alle  pregresse
idoneita' nazionali.
    Il  curriculum dovra' indicare altresi' la produzione scientifica
strettamente   pertinente  alla  disciplina,  pubblicata  su  riviste
italiane   o   straniere,   caratterizzate   da   criteri  di  filtro
nell'accettazione  dei  lavori.  I  contenuti del curriculum, esclusi
quelli  di cui al comma 3, lettera c), possono essere autocertificati
dal  candidato.  La  conformita'  all'originale di eventuali copie di
pubblicazioni  puo' essere attestata direttamente dall'interessato ai
sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre  1998,  n.  403.  Le  pubblicazioni  devono essere edite a
stampa.
    L'incarico puo' essere attribuito fino all'espletamento del primo
corso  di  formazione  manageriale  di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, senza il relativo attestato,
fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile.
    Colui  che  e'  in  possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso   ordinamento,  puo'  accedere  all'incarico  di  struttura
complessa   nella   corrispondente   disciplina   anche  in  mancanza
dell'attestato  di  formazione manageriale, fermo restando l'obbligo,
nel  caso  di  assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
    Per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e
la   specializzazione  possono  essere  quelle  relative  ai  servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.