Art. 6.

                     Conferimento dell'incarico

    L'incarico sara' conferito dal direttore generale alle condizioni
e  norme  previste  dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992,
fatte  salve eventuali successive disposizioni in materia, sulla base
del  parere  di  una  apposita commissione di esperti nominata con le
modalita' ed i criteri previsti dal terzo comma dell'art. 15 citato e
dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999.
    La   commissione   predisporra'   l'elenco  degli  idonei  previo
colloquio   e   valutazione   del   curriculum   professionale  degli
interessati.
    La  data  e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno al recapito
indicato nella domanda.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
    L'incarico   ha  durata  quinquennale,  da'  titolo  a  specifico
trattamento economico ed e' rinnovabile.
    Il  rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato  del  direttore generale, previa verifica (effettuata da una
commissione  nominata  dal  direttore  generale stesso ai sensi della
normativa    richiamata)    dell'espletamento    dell'incarico,   con
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
    Il  dirigente  non confermato nell'incarico e' destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.