Art. 6. Conferimento dell'incarico L'incarico sara' conferito dal direttore generale alle condizioni e norme previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, fatte salve eventuali successive disposizioni in materia, sulla base del parere di una apposita commissione di esperti nominata con le modalita' ed i criteri previsti dal terzo comma dell'art. 15 citato e dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito indicato nella domanda. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. L'incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale, previa verifica (effettuata da una commissione nominata dal direttore generale stesso ai sensi della normativa richiamata) dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.