Art. 5.

                 Valutazione titoli e prove di esame

    Il punteggio complessivo e' pari a 120 punti cosi' suddivisi:
      30 punti per i titoli;
      90 punti per le prove di esame.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dai  candidati  e  per  le  categorie  e  con il
punteggio qui di seguito indicati:
      a) titolo  di  studio  richiesto  per l'ammissione al concorso,
fino ad un massimo di punti 5;
      b) anzianita'   di   servizio   prestato  presso  le  pubbliche
amministrazioni, fino ad un massimo di punti 10;
      c) titoli  professionali  e  curriculari, fino ad un massimo di
punti 15;
      c1) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 5;
    Per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con
il posto messo, a concorso, massimo punti 1;
    Per  ciascun  lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna  comunicazione  a  convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso, massimo punti 0,50;
      c2)  attestati di qualificazione relativi a corsi di formazione
professionale  organizzati  da  pubbliche amministrazioni, fino ad un
massimo di punti 5.
    Attestati  di  qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione   professionale,   organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,50.
    Attestati  di  qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione   professionale,   organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in  materia  attinente  al  concorso,  senza  esame
finale, per ciascun corso massimo punti 0,25;
      c3)   incarichi   svolti,  quali,  ad  esempio,  documentazioni
tecniche,  partecipazione  a corsi di aggiornamento, a commissioni di
concorso, ecc., fino ad un massimo di punti 5.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  la prova scritta e la prova teorico-pratica e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
verra'  data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
due  prove  e  del  punteggio attribuito ai titoli, non meno di venti
giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
    La  prova  orale  non  si  intendera'  superata se la valutazione
complessiva sara' inferiore a 21/30.
    La   votazione   complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.