Art. 5. Valutazione titoli e prove di esame Il punteggio complessivo e' pari a 120 punti cosi' suddivisi: 30 punti per i titoli; 90 punti per le prove di esame. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati: a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, fino ad un massimo di punti 5; b) anzianita' di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 10; c) titoli professionali e curriculari, fino ad un massimo di punti 15; c1) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 5; Per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con il posto messo, a concorso, massimo punti 1; Per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso, massimo punti 0,50; c2) attestati di qualificazione relativi a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 5. Attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con superamento di esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,50. Attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al concorso, senza esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,25; c3) incarichi svolti, quali, ad esempio, documentazioni tecniche, partecipazione a corsi di aggiornamento, a commissioni di concorso, ecc., fino ad un massimo di punti 5. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo la prova scritta e la prova teorico-pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle due prove e del punteggio attribuito ai titoli, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. La prova orale non si intendera' superata se la valutazione complessiva sara' inferiore a 21/30. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.