Art. 8. Costituzione dei rapporti di lavoro Il candidato dichiarato vincitore dovra' sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Universita'. In tale contratto sara' indicato: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, area e livello retributivo, durata del periodo di prova e la sede di destinazione. Il contratto individuale specifichera' che i rapporti di lavoro sono disciplinati dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. La relativa spesa gravera' sul pertinente capitolo (titolo 1, capitolo, 3 art. 1) del bilancio dell'Universita', esercizio finanziario.