Art. 8.

                 Costituzione dei rapporti di lavoro

    Il   candidato   dichiarato  vincitore  dovra'  sottoscrivere  il
contratto individuale di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Universita'.
    In  tale  contratto  sara' indicato: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, area
e  livello  retributivo,  durata  del  periodo  di prova e la sede di
destinazione.
    Il  contratto  individuale specifichera' che i rapporti di lavoro
sono  disciplinati  dai  contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo,   condizione   risolutiva   del  contratto,  senza  obbligo  di
preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
    La  relativa  spesa  gravera'  sul pertinente capitolo (titolo 1,
capitolo,   3   art. 1)   del  bilancio  dell'Universita',  esercizio
finanziario.