Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole
di  specializzazione  post-laurea  con  o senza assegni. La borsa non
puo'  essere  cumulata  neppure  con  lo  stipendio o retribuzioni di
qualsiasi  natura,  derivanti  dal  rapporto  di  impiego  pubblico o
privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo comma. A
nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  all'assegnatario,  oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi  od  assegnazioni  del  CNR.  All'assegnatario  di  borsa,
comandato  in  missione  per  motivi inerenti l'attivita' della borsa
stessa,  e'  corrisposto  il  trattamento  di  missione pari a quello
spettante  ai  dipendenti  del CNR, settimo livello, esclusivamente a
carico  dei  fondi  dell'organo  CNR  presso il quale viene fruita la
borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra godono di assicurazione a carico del CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.