Art. 4. Commissione esaminatrice Con successivo decreto dirigenziale sara' costituita la commissione esaminatrice secondo la normativa vigente. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove d'esame da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.