Art. 7.

        Formazione e approvazione della graduatoria di merito

    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato B).
    Pertanto,  i  concorrenti  che  avranno  superato la prova orale,
dovranno  far  pervenire,  per  loro  iniziativa, alla ripartizione I
personale  ed  affari  generali - Universita' degli studi di Messina,
piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, entro il termine perentorio di
quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice, in originale
o  copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
a  parita'  di  valutazione,  gia'  indicati nella domanda, dai quali
risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
    Saranno  dichiarati  vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto condizione sospensiva
dell'accertamento    dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
all'impiego.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  del concorso nonche' la graduatoria di merito unitamente a
quella del vincitore.
    La  graduatoria  di  merito  e'  immediatamente  efficace e sara'
pubblicata  all'albo dell'Universita' degli studi di Messina. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami"  -  e  dal  giorno  successivo a quello della pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla data della sopracitata pubblicazione per la copertura dei
posti  per  il quale il concorso e' stato bandito. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.