Art. 8.

                 Costituzione dei rapporti di lavoro

    I   candidati   dichiarati  vincitori  dovranno  sottoscrivere  i
contratti individuali di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Universita'.
    In  tali contratti saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, area
e  livello  retributivo,  durata  del  periodo  di prova e la sede di
destinazione.
    I  contratti individuali specificheranno che i rapporti di lavoro
sono  disciplinati  dai  contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo,   condizione   risolutiva   del  contratto,  senza  obbligo  di
preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
    La  relativa  spesa  gravera'  sul pertinente capitolo (titolo 1,
capitolo 3, art. 1) del bilancio dell'Universita'.