Art. 8. Costituzione dei rapporti di lavoro I candidati dichiarati vincitori dovranno sottoscrivere i contratti individuali di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Universita'. In tali contratti saranno indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, area e livello retributivo, durata del periodo di prova e la sede di destinazione. I contratti individuali specificheranno che i rapporti di lavoro sono disciplinati dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. La relativa spesa gravera' sul pertinente capitolo (titolo 1, capitolo 3, art. 1) del bilancio dell'Universita'.