Art. 11.

            Ammissione alla ferma breve ed incorporazione

    1. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma triennale i
concorrenti  utilmente  collocati  nelle  rispettive  graduatorie  di
merito.
    2.  Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di
cui  all'art. 1,  comma  1, lettera a) del presente decreto non fosse
sufficiente  a ricoprire il rispettivo numero di posti si attingera',
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  agli  idonei  appartenenti  alla
categoria  di  cui  all'art. 1,  comma  1,  lettera b)  del  presente
decreto,  qualora  esuberanti.  Analogamente, qualora il numero degli
idonei  appartenenti  alla  categoria  di  cui  all'art. 1,  comma 1,
lettera b)  del presente decreto non fosse sufficiente a ricoprire il
rispettivo  numero  di  posti  si  attingera',  secondo  l'ordine  di
graduatoria,   agli   idonei   appartenenti  alla  categoria  di  cui
all'art. 1,   comma  1,  lettera a)  del  presente  decreto,  qualora
esuberanti.
    3.  L'ammissione  alla ferma breve decorrera' quanto agli effetti
giuridici:
      a) per  il personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente  decreto,  dalla  data  di  incorporazione quale militare di
leva;
      b) per  il  personale militare in servizio di leva obbligatorio
di  cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla data di incorporazione
quale militare di leva;
      c) per il personale militare in ferma volontaria annuale, dalla
data di incorporazione quale volontario in ferma annuale.
    Quanto   agli  effetti  amministrativi,  per  tutte  le  suddette
categorie,   dalla   data   di  incorporazione  presso  gli  enti  di
destinazione.
    4.  L'incorporazione  avverra'  nei  tempi  stabiliti dalla Forza
armata.
    5. All'atto dell'incorporazione:
      a) il  personale  militare alle armi dovra' rinunciare al grado
eventualmente rivestito;
      b) tutti   i   candidati   ammessi   all'arruolamento  verranno
sottoposti,  da parte del dirigente del servizio sanitario dell'ente,
ad  una visita medica d'incorporazione per verificare il mantenimento
dei  requisiti  fisici.  Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi
causa  gli  stessi  saranno  immediatamente  inviati alla commissione
medica   ospedaliera   dell'ospedale   militare   per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica al servizio militare quale volontario in ferma
breve.  Nel  caso  di  giudizio  di non idoneita' o di temporanea non
idoneita'   superiore   a  quindici  giorni,  gli  aspiranti  saranno
immediatamente  esclusi  dall'arruolamento  con  provvedimento  della
Direzione  generale  per il personale militare. Tali provvedimenti di
esclusione sono definitivi.
    6.  I vincitori ammessi all'arruolamento che non si presenteranno
presso  gli  enti  addestrativi  nel  termine fissato dalla Direzione
generale  per  il  personale  militare nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari.
    7.  La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di  ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito  a  rinuncia  da  parte  dei  vincitori  o  a  decadenza  o a
esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando
entro  venti  giorni  dalla  data prevista per l'incorporazione altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.