Art. 11. Ammissione alla ferma breve ed incorporazione 1. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma triennale i concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito. 2. Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto non fosse sufficiente a ricoprire il rispettivo numero di posti si attingera', secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto, qualora esuberanti. Analogamente, qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto non fosse sufficiente a ricoprire il rispettivo numero di posti si attingera', secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, qualora esuberanti. 3. L'ammissione alla ferma breve decorrera' quanto agli effetti giuridici: a) per il personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, dalla data di incorporazione quale militare di leva; b) per il personale militare in servizio di leva obbligatorio di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla data di incorporazione quale militare di leva; c) per il personale militare in ferma volontaria annuale, dalla data di incorporazione quale volontario in ferma annuale. Quanto agli effetti amministrativi, per tutte le suddette categorie, dalla data di incorporazione presso gli enti di destinazione. 4. L'incorporazione avverra' nei tempi stabiliti dalla Forza armata. 5. All'atto dell'incorporazione: a) il personale militare alle armi dovra' rinunciare al grado eventualmente rivestito; b) tutti i candidati ammessi all'arruolamento verranno sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell'ente, ad una visita medica d'incorporazione per verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi causa gli stessi saranno immediatamente inviati alla commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare quale volontario in ferma breve. Nel caso di giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore a quindici giorni, gli aspiranti saranno immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi. 6. I vincitori ammessi all'arruolamento che non si presenteranno presso gli enti addestrativi nel termine fissato dalla Direzione generale per il personale militare nella lettera di convocazione, saranno considerati rinunciatari. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in seguito a rinuncia da parte dei vincitori o a decadenza o a esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando entro venti giorni dalla data prevista per l'incorporazione altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.