Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti debbono: a) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per i volontari in ferma annuale che abbiano gia' assolto gli obblighi di leva, il limite massimo e' elevato al ventitreesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; b) essere cittadini italiani di sesso maschile; c) possedere il titolo di studio di scuola media inferiore o titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito un titolo di istruzione all'estero e' subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un provveditorato agli studi di loro scelta. Il suddetto documento potra' essere prodotto presso i Maricentro o i Comandi di appartenenza successivamente al termine di scadenza della presentazione della domanda; d) godere dei diritti civili e politici; e) essere celibi o vedovi; f) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario; g) non essere stato riformato alla visita di leva o successivamente ad essa; h) non avere riportato condanne per delitti non colposi, non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dalle Forze armate o Forze di polizia, non siano sottoposti a misure di prevenzione; i) avere la statura minima di m 1.65; j) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale previsto per l'impiego nella Forza armata in qualita' di volontari in servizio permanente; k) non risultare positivi ai test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza o tossicofilia effettuati in occasione dell'accertamento fisio-psico-attitudinale di cui al successivo art. 5 del bando; l) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; m) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero "ammessi a prestare servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; n) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; o) per i soli aspiranti in servizio di leva obbligatorio non aver superato all'atto della presentazione della domanda, l'ottavo mese di servizio. 2. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), fino alla data di effettiva incorporazione. In ordine al requisito di cui alla lettera c) lo stesso dovra' essere mantenuto salvo il caso di congedo per fine ferma. 3. I candidati che risultassero ad una verifica anche successiva in difetto di uno soltanto dei requisiti prescritti saranno esclusi dall'arruolamento con provvedimento motivato della Direzione generale per il personale militare; se gia' incorporati verra' disposta la revoca della ferma. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dall'arruolamento debbono ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi dell'arruolamento stesso.