Art. 6.

                       Valutazioni dei titoli

    Per  gli  aspiranti  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente  decreto,  che  abbiano  conseguito  l'idoneita' ai suddetti
accertamenti,  la commissione di cui al successivo art. 7 provvedera'
alla  valutazione  dei  sottoindicati  titoli  assegnando il relativo
punteggio,  espresso  in  centesimi,  per  ciascuno  degli  aspiranti
stessi:
      a) titolo di studio:
      a) diploma  di  scuola  media  superiore o titolo equipollente:
punti 11;
      b) eventuali   altri  titoli  di  studio  o  brevetti  o  corsi
professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per
un massimo di tre quindi massimo 9 punti);
      c) profilo sanitario:
      a) per ogni coefficiente 2 posseduto: da 1 a 4 punti;
      a) per ogni coefficiente 1 posseduto: da 5 a 8 punti;
      d) possesso  di  porto  d'armi / licenze di fucili uso caccia /
tiro a volo: punti 3;
      e) patente nautica per la navigazione da diporto: punti 5.
    Per  gli  aspiranti  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera b) del
presente   decreto   la  commissione  di  cui  al  successivo  art. 6
provvedera'  alla  valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il
relativo   punteggio,  espresso  in  centesimi,  per  ciascuno  degli
aspiranti stessi:
      a) titolo di studio:
      a) diploma  di  scuola  media  superiore o titolo equipollente:
punti 11;
      b) eventuali   altri  titoli  di  studio  o  brevetti  o  corsi
professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per
un massimo di tre quindi massimo 9 punti);
      c) VFA: punti 30;
      d) giudizio del Comandante:
        a) ottimo da 25 a 50 punti;
        a) buono fino ad un massimo di 24 punti;
        a) sufficiente punti 0;
      e) decremento  per  sanzioni  disciplinari:  1  punto  per ogni
giorno di consegna di rigore.