Art. 6. Valutazioni dei titoli Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, che abbiano conseguito l'idoneita' ai suddetti accertamenti, la commissione di cui al successivo art. 7 provvedera' alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli aspiranti stessi: a) titolo di studio: a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente: punti 11; b) eventuali altri titoli di studio o brevetti o corsi professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per un massimo di tre quindi massimo 9 punti); c) profilo sanitario: a) per ogni coefficiente 2 posseduto: da 1 a 4 punti; a) per ogni coefficiente 1 posseduto: da 5 a 8 punti; d) possesso di porto d'armi / licenze di fucili uso caccia / tiro a volo: punti 3; e) patente nautica per la navigazione da diporto: punti 5. Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto la commissione di cui al successivo art. 6 provvedera' alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli aspiranti stessi: a) titolo di studio: a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente: punti 11; b) eventuali altri titoli di studio o brevetti o corsi professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per un massimo di tre quindi massimo 9 punti); c) VFA: punti 30; d) giudizio del Comandante: a) ottimo da 25 a 50 punti; a) buono fino ad un massimo di 24 punti; a) sufficiente punti 0; e) decremento per sanzioni disciplinari: 1 punto per ogni giorno di consegna di rigore.