Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    1.   Con   successivo  decreto  dirigenziale  sara'  nominata  la
commissione giudicatrice che dovra' provvedere:
      a) alla  valutazione  dei titoli di cui all'art. 6 del presente
decreto;
      b) alla  redazione delle graduatorie finali di merito di cui al
successivo art. 8;
      c) alla attribuzione della categoria.
    2. La citata commissione sara' composta da:
      a) un dirigente ovvero ufficiale della Marina militare di grado
equiparato, presidente;
      b) due  ufficiali  superiori  della Marina militare, membri, di
cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto;
      c) un  funzionario  civile  appartenente  ad  una qualifica non
inferiore   all'ottava   ovvero   un   collaboratore   amministrativo
appartenente ad una qualifica non inferiore alla settima, membro;
      d) un ufficiale inferiore della Marina militare, segretario.