Art. 7. Commissione giudicatrice 1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione giudicatrice che dovra' provvedere: a) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto; b) alla redazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 8; c) alla attribuzione della categoria. 2. La citata commissione sara' composta da: a) un dirigente ovvero ufficiale della Marina militare di grado equiparato, presidente; b) due ufficiali superiori della Marina militare, membri, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto; c) un funzionario civile appartenente ad una qualifica non inferiore all'ottava ovvero un collaboratore amministrativo appartenente ad una qualifica non inferiore alla settima, membro; d) un ufficiale inferiore della Marina militare, segretario.