Art. 8. Graduatorie La commissione di cui al precedente art. 7 redigera': a) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sulla base del punteggio riportato dagli stessi nella valutazione dei titoli; b) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sulla base del punteggio riportato dagli stessi nella valutazione dei titoli. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 5 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 9 dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare.