Art. 8.

                             Graduatorie

    La commissione di cui al precedente art. 7 redigera':
      a) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui
all'art. 1,  comma  1,  lettera a) sulla base del punteggio riportato
dagli stessi nella valutazione dei titoli;
      b) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui
all'art. 1,  comma  1,  lettera b) sulla base del punteggio riportato
dagli stessi nella valutazione dei titoli.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso  di  ulteriore
parita'  sara'  data la precedenza al candidato piu' giovane di eta',
ai  sensi  del comma 3 dell'art. 7 della legge 5 maggio 1997, n. 127,
come  sostituito  dal comma 9 dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
    3.   Le   suddette  graduatorie  saranno  approvate  con  decreto
dirigenziale  adottato  dalla  Direzione  generale  per  il personale
militare.