Art. 10.

                Conferimento degli assegni di ricerca

    I  vincitori  del  presente  concorso  instaurano  un rapporto di
lavoro  autonomo  di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini  dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle universita' e
Istituti universitari italiani.
    I vincitori saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
      1) l'atto di nascita;
      2)  il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli
Stati  membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di appartenenza o di
provenienza;
      3)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o il titolo di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4)  di  non aver riportato condanne penali; in caso contrario i
vincitori  dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria  che  l'ha emessa, (anche se e'
stata  concessa  amnistia,  perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione  ecc.  e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti  penali  devono  essere indicati qualsiasi sia la natura
degli  stessi.  I  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea
devono autocertificare altresi' di non aver riportato condanne penali
nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
      5)  il  possesso  ed il numero di codice fiscale, della partita
I.V.A.  e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio dell'anagrafe
tributaria inerente allo stesso;
      6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
      7)  di  non  godere  di  borse  di  studio  a  qualsiasi titolo
conferite  e di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al
primo comma dell'art. 3 del presente bando.
    I  vincitori  del  presente  concorso  saranno inoltre invitati a
produrre  certificato  medico  rilasciato  da  una  A.S.L., ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo all'attivita' di collaborazione per la
quale  ha  concorso.  Qualora  i  vincitori  siano affetti da qualche
imperfezione,  il  certificato  deve  farne  menzione  e  indicare se
l'imperfezione   stessa   menomi   l'attitudine  alla  collaborazione
suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  alla  data  di  effettivo  inizio  dell'attivita'  di
collaborazione.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dal
vincitore  della  presente procedura concorsuale saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio"  di Chieti, a
idonei controlli, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e   12   della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  dell'assegno  in
questione.
    Con   i   vincitori  del  presente  concorso  verranno  stipulati
contratti di lavoro autonomo che saranno sottoscritti dai vincitori e
dal rettore dell'Universita' di Chieti.
    I vincitori del presente concorso saranno tenuti a rispettare gli
adempimenti  previsti  dal  regolamento di Ateneo per il conferimento
degli  assegni  per  la  collaborazione ad attivita' di ricerca ed in
particolare  quanto  espressamente  previsto  dagli articoli 4, 6 e 7
dello stesso.
    Copia   del  regolamento  sara'  consegnata  a  ciascun  titolare
dell'assegno all'atto della stipula del contratto.
    Decadono   dal  diritto  all'assegno  per  la  collaborazione  ad
attivita'  di  ricerca  il  vincitore  che,  entro il termine fissato
dall'amministrazione,  non  dichiarino  di  accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi,  di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del periodo
di  godimento  dell'assegno  verranno  consentiti  al  vincitore  che
dimostri  di  dover  soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204).
    Coloro  che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno  si  trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale
dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita'  di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello
di congedo.
    Nei  confronti  del  titolare  di assegno che, dopo aver iniziato
l'attivita'  di  ricerca  non  la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o  che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
    Al   termine   del  contratto,  il  titolare  di  assegno  dovra'
presentare una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore.
    Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono,  sempre  che  applicabili,  le  disposizioni  previste dalla
normativa  citata  nel preambolo della presente procedura concorsuale
nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile.
      Chieti, 8 novembre 2000
Il rettore: Cuccurullo