Art. 2.
    Ciascuno  dei  suddetti  assegni  e'  rinnovabile, ai sensi e nei
limiti  di  cui  al  comma sesto dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  a  condizione  che, entro il novantesimo giorno dalla
data  di scadenza del contratto stipulato con il vincitore di ciascun
concorso,  le  strutture di cui al precedente art. 1 esprimano parere
favorevole  in  ordine  all'attivita' medesima, nonche' assicurino la
copertura finanziaria per il rinnovo del contratto.