Art. 2. Ciascuno dei suddetti assegni e' rinnovabile, ai sensi e nei limiti di cui al comma sesto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che, entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza del contratto stipulato con il vincitore di ciascun concorso, le strutture di cui al precedente art. 1 esprimano parere favorevole in ordine all'attivita' medesima, nonche' assicurino la copertura finanziaria per il rinnovo del contratto.