Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    Con  decreto  del rettore, su proposta della struttura presso cui
si  svolgera'  l'attivita'  del conferitario dell'assegno, ratificata
dal  senato accademico, saranno nominate due commissioni esaminatrici
in ragione delle differenti tipologie e pecularieta' degli assegni di
ricerca.
    Ciascuna   commissione   esaminatrice  sara'  costituita  da  tre
componenti:  un professore ordinario con funzioni di presidente e due
professori  di  ruolo  di  cui  uno  anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
    Le commissioni puo' avvalersi di esperti di lingua straniera.
    Al  termine  dei propri lavori, la commissione redigera' apposito
verbale  contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  candidato  e  la  graduatoria di
merito.
    Al  fine  di garantire la pubblicita' in merito alla composizione
della  commissione  esaminatrice,  il  decreto di nomina della stessa
verra'  affisso  all'albo  ufficiale dell'Universita' di Chieti - via
dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo.