Art. 9.

               Formazione della graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sono formate secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    Verranno  predisposte  due graduatorie di merito in ragione delle
diferenti tipologie e pecularieta' degli assegni di ricerca.
    La   votazione  complessiva  sara'  data  dalla  somma  del  voto
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli e dal voto conseguito nel
colloquio.
    Ai   sensi   di  quanto  previsto  dall'art. 14  del  regolamento
disciplinante  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  nonche'
dall'art. 2,  comma  9,  della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o
piu'  candidati  abbiano  ottenuto, a conclusione delle operazioni di
valutazione  dei  titoli e della prova d'esame, pari punteggio, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Gli  assegni  di  ricerca,  cosi' come determinati all'art. 1 del
presente bando di concorso, sono conferiti ai candidati vincitori del
concorso.
    Le  graduatorie  di merito sono approvate con decreto del rettore
di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
    Le  graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli   assegnatari   o   di  risoluzione  per  mancata  accettazione
dell'assegno;  gli  assegni,  in  tal  caso,  verranno  conferiti  ai
candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette  graduatorie,  le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Chieti - via dei Vestini - Chieti Scalo.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazione  di idoneita' alla presente
procedura concorsuale.