Art. 10.

                      Assunzione dei vincitori

    I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al concorso saranno assunti in prova con contratto
di  lavoro  a tempo indeterminato nel primo livello professionale con
profilo di dirigente di ricerca.
    La  conferma  in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attributi.
    Per  i  vincitori  gia'  dipendenti dell'I.N.F.N. o di altro ente
pubblico  del  comparto  delle  istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, inquadrati nel secondo e terzo livello professionale
dei  profili di ricercatore e tecnologo, si applicano le disposizioni
di  cui  all'art. 18,  decimo  comma del decreto del Presidente della
Repubblica  12 febbraio  1991, n. 171. L'accettazione dell'assunzione
non potra' essere in alcun modo condizionata.
    I  vincitori  del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assumono  servizio entro il termine fissato, presso la sede di lavoro
stabilita  dall'I.N.F.N.  ai  sensi  dell'art. 1  del presente bando,
decadono dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.