Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni 65;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti
a concorso;
      d) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari.
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti  dell'I.N.F.N.  con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
ai posti da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   Presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.