Art. 6. Titoli valutabili I titoli valutabili sono i seguenti: a) attivita' di ricerca scientifica e tecnologica svolta; b) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato; c) titoli di servizio; d) titoli di studio ed accademici; e) attivita' didattica svolta in corsi o scuole di specializzazione o formazione alla ricerca, o in corsi a livello universitario e postuniversitario. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa eventualmente gia' presentati all'I.N.F.N. o ad altre amministrazioni o a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.