Art. 6.

                          Titoli valutabili

    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) attivita' di ricerca scientifica e tecnologica svolta;
      b) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato;
      c) titoli di servizio;
      d) titoli di studio ed accademici;
      e) attivita'   didattica   svolta   in   corsi   o   scuole  di
specializzazione  o  formazione  alla  ricerca,  o in corsi a livello
universitario e postuniversitario.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere  idoneamente  documentati, a cura degli
interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere
secondo lo schema allegato n. 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai  casi  in  cui  si  tratti di comprovare il possesso di titoli tra
quelli   sopra  elencati  certificabili  o  attestabili  da  soggetti
pubblici o privati italiani.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese,  tedesca  e spagnola) deve essere allegata una traduzione in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il riferimento a documenti o pubblicazioni o
altri lavori a stampa eventualmente gia' presentati all'I.N.F.N. o ad
altre  amministrazioni o a documenti o pubblicazioni o altri lavori a
stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.