Art. 10.

                   Obblighi e diritti dei borsisti

    Ai   borsisti   e'  fatto  divieto  di  impegnarsi  in  attivita'
didattiche. I titolari di borse di studio per attivita' di ricerca di
post-dottorato  possono partecipare, previa autorizzazione del tutor,
a  progetti di ricerca svolti anche all'estero presso enti di ricerca
e/o  universita',  coerenti  con  il  programma di cui all'art. 2 del
presente bando.
    Le  borse di studio sono individuali e indivisibili e non possono
essere  cumulate  con  altre  borse  di  studio  a  qualsiasi  titolo
conferite,  tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di  formazione  o  di  ricerca  dei  borsisti. E' altresi' inibita la
contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati.
    Chi  ha  usufruito  di  una borsa di studio per lo svolgimento di
attivita'  di ricerca post-dottorato, non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo.
    Le  borse  di  studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne'  a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne'
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  post-dottorato  e' estesa la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi  di  studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.