Art. 10. Obblighi e diritti dei borsisti Ai borsisti e' fatto divieto di impegnarsi in attivita' didattiche. I titolari di borse di studio per attivita' di ricerca di post-dottorato possono partecipare, previa autorizzazione del tutor, a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso enti di ricerca e/o universita', coerenti con il programma di cui all'art. 2 del presente bando. Le borse di studio sono individuali e indivisibili e non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. E' altresi' inibita la contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati. Chi ha usufruito di una borsa di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato, non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.