Art. 10.

                   Obblighi e diritti dei borsisti

    Ai   borsisti   e'  fatto  divieto  di  impegnarsi  in  attivita'
didattiche.  Le  borse  di studio sono individuali e indivisibili non
possono  essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite,  tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di  formazione  o  di  ricerca  dei  borsisti. E' altresi' inibita la
contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati.
    Chi  ha  usufruito  di  una borsa di studio per lo svolgimento di
corsi  o attivita' di perfezionamento all'estero, non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
    Le  borse  di  studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne'  a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne'
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo
svolgimento  di  attivita' di perfezionamento all'estero e' estesa la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi  di  studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.