Art. 10. Obblighi e diritti dei borsisti Ai borsisti e' fatto divieto di impegnarsi in attivita' didattiche. Le borse di studio sono individuali e indivisibili non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. E' altresi' inibita la contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati. Chi ha usufruito di una borsa di studio per lo svolgimento di corsi o attivita' di perfezionamento all'estero, non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo svolgimento di attivita' di perfezionamento all'estero e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.