Art. 11.

             Differimento inizio attivita' e sospensione

    Eventuali  differimenti della data di inizio dello svolgimento di
corsi  o  attivita'  di  perfezionamento all'estero o sospensione del
periodo  di  godimento  delle  borse di studio verranno consentiti ai
vincitori  che  dimostrino  di dover soddisfare, previa esibizione di
apposita   documentazione,   obblighi  militari,  di  trovarsi  nelle
condizioni  previste  per  le lavoratrici madri o per gravi motivi di
salute.
    I  periodi  di  sospensione  per giravidanza, servizio militare e
malattia  comportano  la  sospensione  dell'erogazione della borsa di
studio e dovranno essere recuperati.