Articolo 13.
                            (Commissioni)

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

(a) la  Commissione  per la prova di preselezione - unica per tutti i
    Corpi;
(b) la  Commissione per gli accertamenti sanitari - unica per tutti i
    Corpi;
(c) la  Commissione  per  gli ulteriori accertamenti sanitari - unica
    per tutti i Corpi;
(d) la  Commissione  per  le  prove  attitudinali - unica per tutti i
    Corpi;
(e) la  Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per le
    prove  scritte,  per  la  prova  orale  e per la formazione della
    graduatoria - distinta per ciascun concorso.

2.  La  Commissione  di  cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:

- un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a Capitano di vascello in
  servizio  permanente  o  in  ausiliaria  da  non  oltre  tre  anni,
  presidente;
- due ufficiali superiori della Marina militare, membri.

Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori della Forza armata.

3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente
comma 1, lettera b), sara' composta da:

- un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a Capitano di vascello del
  Corpo sanitario della Marina, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina, membri.

Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

4.  La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:

- un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a Capitano di vascello del
  Corpo sanitario della Marina, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina, membri.

Gli  ufficiali  medici  facenti  parte  di detta Commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli  previsti  nella  Commissione  di  cui al
precedente comma 3.

5.  La  Commissione  per  le  prove attitudinali di cui al precedente
comma  1,  lettera  d),  sara' composta da: un ufficiale di grado non
inferiore a Capitano di vascello, presidente;

- due ufficiali specialisti della Marina, membri.

Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori.

6.  Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera
e)  distinte  per  ciascun  concorso di cui al precedente articolo 1,
saranno composte da:

- un  ufficiale  di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio
  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui
  e' indetto il concorso, presidente;
- tre  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a Capitano di fregata in
  servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
- un  docente  o  esperto  nelle  materie oggetto d'esame, che potra'
  essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
- un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
  lingua  prescelta  dai  concorrenti,  membro  aggiunto per la prova
  orale facoltativa di lingua straniera;
- un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Sottotenente di vascello,
  ovvero  un  dipendente  civile  della Amministrazione della difesa,
  appartenente  all'area  funzionale  "C",  posizione non inferiore a
  "C/2", segretario senza diritto al voto.

I  membri  aggiunti  hanno diritto di voto per le sole materie per le
quali sono aggregati.