Articolo 13. (Commissioni) 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: (a) la Commissione per la prova di preselezione - unica per tutti i Corpi; (b) la Commissione per gli accertamenti sanitari - unica per tutti i Corpi; (c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari - unica per tutti i Corpi; (d) la Commissione per le prove attitudinali - unica per tutti i Corpi; (e) la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per le prove scritte, per la prova orale e per la formazione della graduatoria - distinta per ciascun concorso. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; - due ufficiali superiori della Marina militare, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori della Forza armata. 3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario della Marina, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario della Marina, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli previsti nella Commissione di cui al precedente comma 3. 5. La Commissione per le prove attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; - due ufficiali specialisti della Marina, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 6. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera e) distinte per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, saranno composte da: - un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui e' indetto il concorso, presidente; - tre ufficiali di grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri; - un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto al voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati.