Articolo 14. (Graduatorie) 1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali saranno iscritti in graduatorie generali di merito distinte per ciascun concorso. 2. In ciascun concorso la graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando: (a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; (b) il punteggio conseguito nella prova orale, calcolato come previsto dal precedete articolo 10, comma 4; (c) il punteggio eventualmente ottenuto per i titoli di merito; (d) il punteggio eventualmente riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto dal precedente articolo 10, comma 6. 3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati del Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it.". 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1 del presente decreto. Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2. 5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota che sara' indicata nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed essere ammessi al corso applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione utile nella rispettiva graduatoria di merito. 6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, a parita' di merito si applicheranno, ai fidi della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'Allegato "M", che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito. 8. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso per la nomina a sottotenente di vascello del ruolo normale dei Corpi tecnici si provvedera', inoltre, all'assegnazione dei vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la ripartizione dei posti prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), in base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso. 9. Qualora un concorrente risultasse collocato in posizione utile in due o piu' delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente articolo 1, lo stesso sara' invitato dalla Direzione Generale per il personale militare ad indicare per iscritto in quale Corpo desideri conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.