Articolo 14.
                            (Graduatorie)

1.  I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali
saranno  iscritti  in  graduatorie  generali  di  merito distinte per
ciascun concorso.

2. In ciascun concorso la graduatoria di merito sara' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:

(a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
(b) il   punteggio  conseguito  nella  prova  orale,  calcolato  come
    previsto dal precedete articolo 10, comma 4;
(c) il punteggio eventualmente ottenuto per i titoli di merito;
(d) il  punteggio  eventualmente  riportato  in  ciascuna prova orale
    facoltativa  di  lingua  straniera,  calcolato  come previsto dal
    precedente articolo 10, comma 6.

3.  Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno
approvate  con  decreti  dirigenziali/interdirigenziali. I decreti di
approvazione   delle  graduatorie  saranno  pubblicati  del  Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della difesa. Di detta pubblicazione sara'
dato  avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno
inoltre   pubblicati  nel  F.O.M.  della  Marina  e,  a  puro  titolo
informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it.".

4.  Nei  decreti  di  approvazione  delle graduatorie si terra' conto
della  riserva  di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1
del  presente decreto. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei si
applicheranno  le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi
1 e 2.

5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti disponibili
per  i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota
che sara' indicata nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1,
comma  6,  della  legge  20 ottobre 1999, n. 380. Pertanto, in nessun
caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad
ufficiale   in   servizio  permanente  ed  essere  ammessi  al  corso
applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati
in posizione utile nella rispettiva graduatoria di merito.

6.  Fermo  restando  quanto  indicato  nei  precedenti commi 4 e 5, a
parita'  di  merito  si applicheranno, ai fidi della formazione delle
graduatorie,  le  vigenti  disposizioni  in materia di preferenza per
l'ammissione  ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e'  riportato nell'Allegato "M", che costituisce parte integrante del
presente decreto.

7.  Saranno  dichiarati  vincitori  i concorrenti che, nei limiti dei
posti  disponibili per ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.

8.  Nel  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di merito del
concorso  per  la nomina a sottotenente di vascello del ruolo normale
dei  Corpi  tecnici  si  provvedera',  inoltre,  all'assegnazione dei
vincitori  nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione dei posti prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d),
in  base  all'ordine  della  graduatoria  e  compatibilmente  con  la
preferenza  espressa  dai concorrenti nella domanda di partecipazione
al concorso.

9.  Qualora un concorrente risultasse collocato in posizione utile in
due  o  piu'  delle  graduatorie  dei  concorsi  di cui al precedente
articolo  1, lo stesso sara' invitato dalla Direzione Generale per il
personale  militare  ad indicare per iscritto in quale Corpo desideri
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.