Articolo 15. (Nomina) 1. I concorrenti di cui al precedente articolo 14, comma 7, saranno nominati con riserva, dopo che sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalle norme finanziarie vigenti, rispettivamente, sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo sanitario della Marina, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali ovvero guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti Presidenziali di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno, con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore della Marina. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificassero entro un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva del corso applicativo, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' al ripianamento delle vacanze con i criteri indicati nel precedente articolo 14, commi 4 e 5. 5. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 1 e verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale che termineranno il ciclo formativo nello stesso anno. 6. Per gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.