Articolo 15.
                              (Nomina)

1.  I  concorrenti di cui al precedente articolo 14, comma 7, saranno
nominati  con  riserva,  dopo  che  sara'  stata  all'uopo  acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta
dalle  norme  finanziarie  vigenti,  rispettivamente, sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo
di  commissariato della Marina, del Corpo delle capitanerie di porto,
del  Corpo  sanitario  della Marina, del Corpo del genio navale e del
Corpo  delle  armi navali ovvero guardiamarina in servizio permanente
effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita'  assoluta nel grado stabilita nei decreti Presidenziali di
nomina che saranno immediatamente esecutivi.

2.   I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.

3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo, di durata
non  superiore  ad  un  anno,  con le modalita' stabilite dallo Stato
Maggiore della Marina.

All'atto   della   presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
contrarre   arruolamento  volontario  nel  Corpo  Equipaggi  Militari
Marittimi,  con  una  ferma  di  anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo.

La   mancata   presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4.   A   seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti  che  si
verificassero  entro un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva
del  corso  applicativo,  la  Direzione  Generale  per  il  personale
militare  provvedera'  al  ripianamento  delle  vacanze con i criteri
indicati nel precedente articolo 14, commi 4 e 5.

5. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo
verra'  sciolta  la  riserva  di  cui  al precedente comma 1 e verra'
rideterminata  l'anzianita' relativa in base alla media del punteggio
ottenuto  nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria  di fine corso. Detti ufficiali saranno iscritti in ruolo
dopo i pari grado provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale
che termineranno il ciclo formativo nello stesso anno.

6.  Per gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo verra'
disposta   la   revoca  della  nomina,  a  decorrere  dalla  data  di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta.  Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che,
se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi
di  leva,  ovvero  restituiti  ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata  del  corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio  per  i  militari  in servizio permanente effettivo e per il
restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.